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PRIVACY, QUESTA SCONOSCIUTA 
«La legge c'è, va applicata»

Giuseppe Santaniello, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, illustra la battaglia per il diritto alla privacy. Le norme per la difesa dai nuovi media digitali ci sono e sono tra le più avanzate d'Europa

Telefoni che diventano sensibili macchine fotografiche; webcam e telecamere nei luoghi "strategici" (e non solo...); servizi di localizzazione tramite rete cellulare; spamming sulla posta elettronica: le nuove tecnologie sono al servizio degli utenti, ma hanno un'altra faccia della medaglia. Solo pochi anni fa la difesa della privacy era un problema di vip e personaggi pubblici: oggi tutti ci sentiamo quanto meno "osservati". Il Garante per la tutela dei dati personali è la risposta istituzionale alla difesa di un diritto troppo spesso violato. Abbiamo sentito il parere del vicepresidente, professor Giuseppe Santaniello.

Professor Santaniello, è appena entrato in vigore il "codice" della privacy a otto anni dalla legge 675. Qual è il Suo parere sull'applicazione della legge, la privacy dei cittadini è effettivamente più tutelata di prima?
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) costituisce il primo tentativo a livello europeo, ma non solo, di codificare in un solo provvedimento decine e decine di disposizioni di legge e di regolamento elaborate negli ultimi anni o inserite nelle leggi speciali che si sono stratificate nel tempo in diversi settori. Un tentativo, che al momento va nella giusta direzione, di dare organicità a una materia che continua a rivelarsi centrale e sempre più trasversale. Nella Parte II del "Codice" la protezione dei dati tocca diritti e interessi concreti di tutti e della vita di tutti i giorni: dalle procedure con cui ci potranno essere notificati e comunicati atti giudiziari e degli uffici pubblici con modalità più rispettose della persona, ai chiarimenti sulla gestione e sulla conoscibilità delle cartelle cliniche. Dalle modalità di raccolta e di circolazione dei dati sulla salute, a partire dal medico di base, alla dignità ora meglio garantita in corsia, al pronto soccorso o in farmacia; dalla telemedicina alla speciale tutela per gli affetti da gravi malattie. La tutela della privacy diviene più concreta per quanto riguarda molte altre situazioni, che interessano il cittadino che si rivolge a un call center o a uno sportello per il pubblico, che non vuole essere tempestato di messaggi sul proprio telefono mobile che potrebbe finire in un elenco pubblico, che risponde a un annuncio di lavoro o sollecita una gestione più rispettosa dei dati sensibili contenuti nel proprio fascicolo personale. Ancora una volta, siamo tra i primi in Europa nel recepire nuovi principi di tutela come quelli in materia di comunicazioni elettroniche, specie per la gestione dei delicati dati di traffico che derivano dal monitoraggio, ormai preciso e implacabile, dei movimenti anche impercettibili di chi porta con sé un telefono mobile.

Uno degli ultimi provvedimenti riguarda l'uso di sms, mms, ed e-mail in campagna elettorale: dal vostro punto di osservazione, che dimensioni ha assunto, o rischia di assumere, la pubblicità elettorale sui media elettronici?
Il Garante ha adottato il 12 febbraio 2004 un "decalogo" per fare fronte al sempre maggiore uso che la propaganda politica fa dei nuovi media. Sarà quindi obbligatorio il consenso preventivo specifico dell'abbonato sia quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate, sia quando il messaggio viene inviato tramite fax, posta elettronica e telefono cellulare compresi Sms e Mms. Viene infine sancito che i cittadini potranno opporsi in ogni caso all'ulteriore invio di materiale elettorale e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano; in mancanza di risposte adeguate, è fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria o al Garante. Per quanto riguarda invece l'utilizzazione di mezzi "tradizionali", è consentito effettuare campagna elettorale tramite posta ordinaria senza il consenso dell'interessato, purchè si utilizzino dati estratti da fonti "pubbliche", quali le liste elettorali, gli elenchi dei telefoni fissi e gli elenchi degli iscritti ad albi professionali.

I telefoni con fotocamera sono sempre più diffusi con il rischio di continue violazioni della privacy. In Europa ogni Paese ha adottato delle contromisure più o meno drastiche. In Italia come viene affrontata la questione? E sui nuovi servizi di localizzazione, qual è l'opinione del Garante?
Il Garante, anche dietro sollecitazione di numerosi cittadini e dei mass media, è dovuto intervenire con un pacchetto di provvedimenti di carattere generale, alcuni già emessi e altri in via di adozione. Uno dei principali problemi ha riguardato, in particolare, l'uso dei telefoni con fotocamera (mms). In sostanza, è stato ritenuto "lecito" scattare foto con il proprio cellulare attraverso gli mms "per uso personale", fermo restando l'obbligo di "mantenere sicure le immagini" e di risarcire "eventuali danni alle persone ritratte". È invece ''obbligatorio'' chiedere il consenso agli interessati quando si tratta di fotografie o filmati che vengono comunicati a vari destinatari o diffusi via internet. Più complesso il tema della localizzazione. Il Codice sulla privacy dispone che i dati relativi all'ubicazione degli utenti, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente ha manifestato il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. In particolare, lo stesso art. 126 stabilisce che il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, deve informare utenti e abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi a un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.



9  marzo  2004

  Andrea Muti
  dalla rete
Il sito del Garante La normativa sulla privacy
Privacy in G.B. La normativa britannica
Francia L'organismo per la tutela della libertà informatica

  sommario
«La legge c'è, va applicata» 
La Pivetti salvata dal tg 
Quando c'è "scatto selvaggio" 
La Signora della cronaca rosa 
Riservatezza digitale 
Driiin, squilla
la foto
Problema non da poco per la privacy quello dei telefonini con macchina fotografica incorporata. Molti Paesi sono già ricorsi ai ripari, ma dove non provvede la legge, provvedono i gestori di luoghi pubblici a tutelare i loro clienti. In genere non è reato ritrarre persone e pubblicare in rete le immagini, purché non ci sia sfruttamento commerciale delle stesse. Vanno fatti comunque dei distinguo. In Francia, pubblicare le foto di amici senza autorizzazione si può, ma un giudice può toglierle dalla rete su richiesta dell'interessato. In America ogni Stato fa storia a se. È lecito ritrarre persone in luogo pubblico, ma si finisce sotto accusa se si scatta sotto la gonna di una ragazza, pratica ormai diffusa in rete con il nome di upskirt.
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