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E-mail e privacy,
codice in arrivo

Fino a che punto la posta elettronica è veramente "personale"? Formalmente è riservata come quella ordinaria, ma...

Una delle questioni rimaste aperte a proposito della tutela della privacy riguarda il rapporto tra il lavoratore e l'azienda di cui è dipendente in merito all'uso di email,internet e videosorveglianza. Il problema riguarda in sintesi la legittima prerogativa del lavoratore alla segretezza dei propri dati personali e l'altrettanto legittima prerogativa dell'azienda di far sì che gli strumenti di comunicazione che mette a disposizione siano usati a solo scopo professionale.

Ma è corretto o no che il datore di lavoro metta il naso nella posta elettronica dei propri dipendenti e magari prenda provvedimenti disciplinari in caso di violazione di una policy aziendale? A questa domanda risponderanno tra breve i codici deontologici che l'Ufficio del Garante della Privacy sta mettendo a punto su il trattamento dei dati personali nella gestione del rapporto di lavoro e in internet ai quali fa riferimento il Codice della privacy (d.lgs. n.196/2003). Per ora la risposta è: assolutamente no. La posta elettronica è alla stessa stregua di quella ordinaria, riservata.

Il trattamento dei dati personali nel luogo di lavoro è tuttavia un tema di dibattito che travalica i confini nazionali e viene affrontato a livello dell'Unione europea. Un documento elaborato dalle Autorità Garanti degli Stati membri (in procinto di emanare normative, codici o raccomandazioni relative a diversi aspetti connessi al rapporto di lavoro) sostiene infatti che qualsiasi raccolta, uso o conservazione di informazioni sui lavoratori attraverso sistemi manuali o elettronici, rientra nell'ambito della legislazione sulla protezione dei dati, anche in relazione a contratti anteriori all'assunzione dei lavoratori. È questo il caso del monitoraggio delle email o degli accessi a internet da parte dei dipendenti. Il documento è per ora l'unico che fissa dei principi su questi temi.

L'uso dei dati personali e il loro monitoraggio è quindi lecito, ma il lavoratore ne deve conoscere scopi e finalità, facendo salvo il principio della segretezza della corrispondenza. Un principio che, è bene ricordarlo, è sancito dall'art.15 della Costituzione e ribadito dal D.P.R. . n.513 del 1997 sul documento elettronico dove sostiene che la posta elettronica deve essere tutelata alla stessa stregua della corrispondenza epistolare e telefonica. Vedremo presto come i codici deontologici predisposti dal Garante terranno conto di questi principi e li coniugheranno con le esigenze aziendali.

15  giugno  2004
Andrea Muti

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