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Traghetti, occhio alla beffa Danni ai veicoli trasportati, attenzione a brutte sorprese. Ecco cosa bisogna fare
Agosto, alcuni di voi stanno contando i secondi prima di gettarsi a capofitto nelle vacanze. Magari avete scelto come destinazione una magnifica isola come la Sardegna, la Corsica o la Sicilia. È presto fatto: ci penserà il traghetto a portarvi - insieme al vostro mezzo di trasporto - fino a destinazione. Chissà quante altre volte l'avete fatto e quante volte ancora lo farete in futuro?
Finora è sempre filato tutto liscio, ma potreste trovarvi a fare i conti con una brutta sorpresa. Come reagireste se la vostra auto, la moto o il camper lasciato nella stiva del traghetto subisse un danno durante il trasporto? Se pensate che ci sia sicuramente un'assicurazione capace di farvi dormire sonni tranquilli, vi sbagliate di grosso.
Diciamolo subito: potreste ritrovarvi un danno di qualche migliaio di euro ed essere risarciti per una cifra complessiva di 103,29 euro (200mila lire). E non ci sarebbe ricorso legale che tenga.
D'altronde la legge parla chiaro, in questo caso il codice della navigazione, articolo 423 sui "Limiti di risarcimento": "Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire 200mila". Insomma, qualsiasi sia il valore del danno, il vettore, cioè la compagnia di navigazione che effettua il trasporto, è tenuto a risarcirvi per un massimo di 200mila delle vecchie lire, una stima sancita oltre 50 anni fa e mai più aggiornata.
Una vera e propria beffa e c'è un unico sistema per evitarla. È sempre lo stesso articolo del codice della navigazione a fornire la scappatoia. Il vettore è tenuto al risarcimento di una cifra maggiore "corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".
Quindi, se volete ottenere un equo risarcimento in caso di danno dovete richiedere una dichiarazione del reale valore del vostro veicolo al momento dell'imbarco. Dal punto di vista pratico, potrebbero emergere delle resistenze da parte di alcuni vettori, ma su questa questione si è già chiaramente espressa la Corte Costituzionale nella sentenza numero 71 del 29 gennaio 2003. Secondo la Consulta, l'automobilista ha il diritto di indicare al vettore il valore del suo mezzo di trasporto per poter chiedere un eventuale risarcimento di giusta entità. Chi viaggia in traghetto, si regoli di conseguenza.
8
agosto
2004
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